Storia

La nascita di un ente dedicato alla costruzione e alla gestione del progetto della Campana dei Caduti di Rovereto può essere individuata nel 1922, quando il sacerdote Antonio Rossaro avvia, tramite la pubblicazione “Alba trentina”, una sottoscrizione in denaro per l’istituzione a Rovereto di una campana monumentale per la commemorazione dei caduti nel conflitto mondiale. Nel 1924 è attivo un Comitato pro Campana dei Caduti, il quale il 16 aprile presenta istanza alla Prefettura di Trento per il nulla osta ai lavori di collocazione della campana; il 22 agosto 1924 il Comitato firma un contratto con la ditta Colbacchini di Trento per la fusione della campana, utilizzando anche materiali provenienti da cannoni di vari eserciti delle nazioni belligeranti (1)Vadagnini A., "Maria Dolens un simbolo di pace. La Campana che risveglia la coscienza dei popoli", Rovereto, ViaDellaTerra, 2005, pp. 31-40..
Nel maggio 1925 viene approvato il primo statuto dell’ente (2)"Statuto della Campana dei Caduti in Rovereto", dattiloscritto inedito, [1925].. Ad ottobre la campana, posta sul torrione Malipiero del castello di Rovereto, viene inaugurata ufficialmente. Nel 1929 viene predisposto un nuovo statuto (3)Pubblicato in "Lo Statuto della Campana dei Caduti in Rovereto. Prefazione e commento di A. Rossaro", Rovereto, 1929.. Il 31 dicembre 1929, si chiude il primo esercizio finanziario “ufficiale” del Comitato, comprendente la contabilità a partire dal 1922 (4)FOCC, 14.1.. Nel 1934 viene proposta alla Reggenza da Rossaro l’erezione in ente morale (5)FOCC, 1.1 (vedi: verbale n. 1 del 20 maggio 1934). La locuzione "ente morale" è parte del lessico giuridico italiano dell'ultimo secolo e mezzo: "Associazioni e fondazioni erano, nel secolo scorso [ci si riferisce qui al sec. XIX], le persone giuridiche per eccellenza [...], ed associazioni e fondazioni - la personalità giuridica delle quali era, in presenza del riconoscimento statuale, fuori discussione - venivano senz'altro indicate con il termine, impiegato come sinonimo, di corpo o ente morale o persona giuridica." (Galgano F., "Persona giuridica", in "Digesto delle discipline privatistiche", vol. XIII, Torino, 1995, p. 397). Anche dopo l'emanazione del codice civile del 1942 nel lessico giuridico italiano è continuato l'uso della locuzione "ente morale", ma non più come sinonimo perfettamente sovrapponibile a "persona giuridica"; essa è utilizzata per definire specificamente una persona giuridica che abbia acquistato la qualità di soggetto di diritto (riconoscimento o erezione in ente morale) tramite decreto del capo dello Stato (si veda: Landi G., Potenza G., "Manuale di diritto amministrativo", Milano, Giuffrè, 1974, pp. 57-59, 94).. Nel 1939 Rossaro presenta al Consiglio un nuovo statuto, chiamato “Magna carta” (6)Dopo varie bozze provvisorie la versione definitiva dello statuto è pubblicata in "La Magna Carta della Campana dei Caduti. Rovereto", Padova, 1948. e viene richiesto il patronato del Sovrano Militare Ordine di Malta (7)FOCC, 1.1. (vedi: verbale n. 19 del 11 marzo 1939)., che sarà attivato l’anno successivo (8)"Inventario del fondo 'Comitato riconoscenza a Don Rossaro', 1965 - 1973" a cura di Flavia Caldera, 2008, Serie 3, Statuti e Magna Carta, verbale dell'atto notarile di data 26 maggio 1940, repertorio n. 2691, che stabilisce formalmente la Campana dei Caduti sotto il patronato del Sovrano Militare Ordine di Malta.. Nel gennaio 1952 muore Antonio Rossaro. Si pone il problema di nominare un nuovo reggente (9)FOCC, 1.2 (vedi: verbali nn. 51-62 del gennaio 1952 e aprile 1953)., che verrà eletto nel maggio 1953 (10)Ibidem, (vedi: verbale n. 63 del 15 maggio 1953)., nella persona del frate cappuccino padre Eusebio Jori. Il nuovo reggente ripropone la richiesta di erezione in ente morale dell’Opera Campana e conferma i membri della Reggenza. Nel 1960 la Reggenza dell’Opera decide di trasferire la Campana dal castello alla località Valscodella, a monte della città, sulle pendici occidentali dello Zugna, teatro di violenti scontri durante la I guerra mondiale. Il luogo verrà rinominato Colle di Miravalle. Lo spostamento sancisce anche la separazione a livello amministrativo e gestionale dal Museo storico italiano della guerra, ospitato dal castello di Rovereto (11)Cfr. "Inventario del fondo 'Comitato riconoscenza a Don Rossaro', cit., e "Livio Fiorio. Inventario dell'archivio (1910-1974)", a cura di Mirko Saltori, 2010, introduzione alla serie 5, "Campana - Museo"..
Con atto costitutivo stipulato in data 5 ottobre 1965 presso il notaio Munari di Rovereto viene istituita la Fondazione “Opera Campana dei Caduti” (12)Atto 5 ottobre 1965, n. 15611/3739 di repertorio, richiamato in D.P.R. 18 gennaio 1968, n. 205.. Allegato all’atto è lo statuto del nuovo ente. Il 19 ottobre 1965 il Sovrano Militare Ordine di Malta revoca il patronato. Il 3 novembre 1965 la campana viene trasferita nella nuova sede (13)"Livio Fiorio. Inventario dell'archivio (1910-1974)", cit., introduzione alla serie 5, "Campana - Museo"..
Con il decreto del Presidente della Repubblica Antonio Saragat il 18 gennaio 1968 viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione “Opera Campana dei Caduti”, con sede in Rovereto (14)D.P.R. 18 gennaio 1968, n. 205, "col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridi-ca ed approvato lo statuto della Fondazione 'Opera Campana dei Caduti', con sede in Rovereto", pubblicato in G. U. 25 marzo 1968, n. 78..
La direzione del Museo storico della guerra, nell’intento di far revocare il decreto presidenziale, il 22 maggio 1968 presenta un ricorso al Consiglio di Stato, rigettato con sentenza del 25 giugno 1969. Nel frattempo, altri ricorsi erano stati presentati, anche al presidente della Repubblica, da altri soggetti: “Comitato di riconoscenza a don Rossaro”, “Museo storico della guerra”, “Eredi don Antonio Rossaro”, “Gruppo di roveretani ricoprenti cariche pubbliche” (15)http://www.fondazioneoperacampana.it/, "Cronache", consultato nel maggio 2018..
Il 20 aprile 1970 la Giunta esecutiva del Museo presenta un nuovo ricorso ai presidenti della Repubblica e del Consiglio, ai ministri della Difesa e della Pubblica Istruzione, affinché la campana torni al castello. Il primo aprile 1971 il Museo presenta al Tribunale di Rovereto una memoria istruttoria contro l’Opera Campana dei Caduti per mancati adempimenti contrattuali. Il 27 marzo 1973 il Tribunale di Rovereto emette una sentenza che intima alla reggenza di riportare la campana a proprie spese sul castello. La Reggenza ricorre in appello e nel 1974 la sentenza d’appello le è favorevole. Il Museo si rivolge allora alla Corte di Cassazione che nel 1976 rinvia alla Corte d’appello di Firenze, ma l’ultimo grado di giudizio si esprimerà in favore della Fondazione (16)"Livio Fiorio. Inventario dell'archivio (1910-1974)", cit., introduzione alla serie 5, "Campana - Museo".. Nel 1979 si spegne padre Eusebio Jori, rimasto fino ad allora reggente dell’Opera. Dopo 5 anni di gestione provvisoria da parte del vice-reggente Renzo Gasperi, il 20 febbraio 1984 viene nominato quale terzo reggente Pietro Monti, già sindaco di Rovereto dal 1978 al 1983. Nel 1983 si chiudono le vertenze relative alla sede e alla natura giuridica della Fondazione, con la sentenza definitiva della Corte di Cassazione sulla causa civile promossa dal Museo storico della guerra di Rovereto per il trasferimento della Campana (17)FOCC, 4.2.3.. Su iniziativa della Fondazione, nel 1993, viene inaugurata l’Università Internazionale delle Istituzioni dei Popoli per la Pace (UNIP) di Rovereto (18)Valdambrini A., "Le attività formative civili relative al peacekeeping", in "Centro Studi Difesa Civile. Dalla ricerca all'azione. I quaderni per la gestione costruttiva dei conflitti", quaderno n. 1, 2008, pp. 59-60.. Nel corso del 2000 viene costituito l’Osservatorio sui Balcani, destinato a collaborare con progetti di cooperazione tramite attività di ricerca, divulgazione e formazione (19)FOCC, 4.1.2.. Il 10 luglio 2003 Pietro Monti rassegna le dimissioni da Reggente; gli succede Alberto Robol (20)Ibidem.. Sulla base di quanto previsto dalla Legge 24 febbraio 2006, n. 103 presentata dal senatore roveretano Renzo Michelini, la città di Rovereto può fregiarsi del titolo di “Città della Pace” e la Fondazione Opera Campana dei Caduti può avviare il processo di accreditamento presso istituzioni internazionali come l’ONU e il Consiglio d’Europa (21)Legge 24 febbraio 2006, n. 103, "Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace", pubblicata in G. U. 17 marzo 2006, n. 206.

Condizione giuridica

L’Opera Campana dei Caduti vive quale associazione di fatto fino al 1968, quando acquisisce personalità giuridica, riconosciuta nella forma della fondazione.
La natura e la gestione dell’ente viene perciò definita e regolata dal Codice civile, Libro primo (“Delle persone e della famiglia”), Titolo II (“Delle persone giuridiche”) (22)"Approvazione del testo del Codice civile", "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia", edizione straordinaria, n. 79, 4 aprile 1942..
Fino a quella data l’ente era stato un’associazione di fatto, il cui ordinamento e amministrazione erano regolati dagli accordi intercorsi tra gli associati.
Secondo il Codice le fondazioni “acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto reale” (art. 12) e “devono essere costituite con atto pubblico” (art. 14). “L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione […]. L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio” (art. 16). “Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato” (art. 18).
Altre norme relative alle fondazioni:
“La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell’ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi” (art. 2).
“Il registro delle persone giuridiche è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale” (art. 22): questo articolo viene abrogato dall’art. 11.1, lett. f, del D. P. R. 10 febbraio 2000, n. 361 (23)"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di ap-provazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)", G. U. n. 286, 7 dicembre 2000..
“Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede della persona giuridica” (art. 24).
La L. 31 maggio 1995, n. 218 (24)"Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato", Supplemento ordinario n. 68 alla G. U. n. 128, 3 giugno 1995. riforma il sistema italiano di diritto internazionale privato, occupandosi anche, all’art. 25, di fondazioni:
“Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell’ente:
a) la natura giuridica;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la costituzione, la trasformazione e l’estinzione;
d) la capacità;
e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
f) la rappresentanza dell’ente;
g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
h) la responsabilità per le obbligazioni dell’ente;
i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell’atto costitutivo”.
E’ quindi da considerare il citato D. P. R. 10 febbraio 2000, n. 361, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto. Secondo l’art. 1, “Procedimento per l’acquisto della personalità giuridica”:
“le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture” (comma 1).
“La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell’ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda” (comma 2).
“Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo” (comma 3).
“Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell’interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione” (comma 10).
Eventuali modificazioni allo statuto sono approvate, secondo l’art. 2, “con le modalità e nei termini previsti per l’acquisto della personalità giuridica dall’articolo 1”.
L’art. 3 tratta del “Registro delle persone giuridiche”; l’art. 4 si occupa quindi delle “Iscrizioni nel registro”:
“Nel registro devono essere indicati la data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza” (comma 1).
“Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento” (comma 2).
Si ricorda ancora il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (25)"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di perso-nalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", G. U. n. 140, 19 giugno 2001., relativo alle responsabilità degli enti per illeciti amministrativi, commessi “a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”, oppure “b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)” (art. 5, comma 1).

Finalità e attività

Lo “Statuto della Campana dei Caduti in Rovereto”, primo statuto dell’ente, del 1925, affida a un Curatorio la “Campana dei Caduti battezzata nel nome di Maria Dolens, da S. A. il Principe Vescovo di Trento, Mons. Endrici, il 24 maggio 1925, fungendo da madrina S. M. la Regina Madre Margherita di Savoia”. Essa è “dedicata esclusivamente a tutti i Caduti della Guerra Mondiale e per essi soltanto deve suonare, onde ne resta assolutamente proibito l’uso per qualsiasi altra circostanza”. La campana deve suonare ogni sera.
L’atto costitutivo della Fondazione ‘Opera Campana dei Caduti’ ed il relativo statuto del 1965 le assegnano i seguenti scopi: curare la manutenzione della monumentale Campana “Maria Dolens”; onorare con giornalieri rintocchi i Caduti di tutte le guerre; conservare alla memoria il ricordo delle stragi belliche; promuovere e diffondere, in Italia e all’estero, la fratellanza.
Il patrimonio della fondazione è costituito: dal conferimento dei fondatori costituenti il Comitato promotore, costituito dalla Campana dei Caduti e da un terreno sito in località Valscodella, nel comune catastale di Lizzana (p. ed. 223/1 e pp. ff. 331, 332/1, 332/2, 334); da lasciti e donazioni eventuali; da ogni altro provento e contributo.
Le rendite della fondazione sono costituite: dai proventi del patrimonio; dai proventi delle attività svolte nel perseguimento degli scopi della fondazione; da ogni altro eventuale reddito. Le rendite devono essere impiegate nella cura e manutenzione della campana e dei beni annessi, e in iniziative culturali a favore della fratellanza fra i popoli.
Successive modifiche allo statuto (26)Cfr. http://www.fondazioneoperacampana.it/it/la-fondazione/area-documenti.html, "Statuto attuale della Fondazione 'Opera Campana dei Caduti'", consultato in data 29 maggio 2018. aggiungono i seguenti scopi: la promozione di attività educative, formative e di ricerca nel mondo dell’associazionismo, della cooperazione, della diplomazia popolare, della non-violenza e della pace; la promozione di ogni altra iniziativa nel mondo per la formazione alle idee di pace, di convivenza tra i popoli, di composizione pacifica dei conflitti e di rispetto dei dirittti umani; la promozione di contatti con le rappresentanze diplomatiche di tutti i paesi del mondo al fine di un’adesione formale al “Patto di pace”, in conformità dei principi informatori della Fondazione.
Su iniziativa della Fondazione Opera Campana dei Caduti nel 1993 viene istituita l’Università Internazionale delle Istituzioni dei Popoli per la Pace (UNIP). L’università svolge attività scientifica e divulgativa sui temi della pace e si propone di fornire uno spazio di ricerca e formazione nel campo della tutela dei diritti umani e dei popoli, della costruzione della pace, della trasformazione dei conflitti, della nonviolenza, della democrazia partecipativa, dello sviluppo sostenibile dal basso, del mondo dei movimenti sociali e della diplomazia popolare. (27)Valdambrini A., cit., pp. 59-60; Gentilini M., Giovanella M., "Un impegno per la pace: l'esperienza dell'Università internazionale delle istituzioni dei popoli per la pace: testimonianze e inventario dell'archivio (1993-2007)", Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 2014 (Collana "Quaderni di Archivio Trentino"); l'inventario è scaricabile dal sito della Fondazione Museo storico del Trentino..
La Legge provinciale 8 febbraio 2007 n. 2 (28)L.P. 8 febbraio 2007, n. 2, "Disposizioni per l'attuazione della legge 24 febbraio 2006, n. 103 (Disposizioni concernenti ini-ziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace), e modificazioni della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace)", pubblicata in B.U. 20 febbraio 2007, n. 8., che recepisce i contenuti della Legge 24 febbraio 2006, n. 103 prevede la costituzione di una fondazione denominata “Città della pace”, in concorso tra la Provincia, il Comune di Rovereto, la Fondazione Opera Campana dei Caduti, il Museo storico della guerra di Rovereto e altri soggetti pubblici e privati. Viene inoltre disposto un contributo finanziario alla Fondazione Opera Campana dei Caduti, per procedere al completamento dei lavori di ristrutturazione del complesso monumentale della collina di Miravalle.

Struttura amministrativa

Lo “Statuto della Campana dei Caduti in Rovereto” del 1925 definisce la seguente struttura amministrativa. La Campana dei Caduti è affidata ad un Curatorio formato da: un delegato del Municipio; i parroci di Rovereto; il presidente della locale Congregazione di Carità, quale proprietario del castello; il presidente del Museo Italiano della Guerra; il presidente dell’Ossario Castel Dante. Il presidente del Curatorio dovrebbe essere eletto ogni tre anni tra i componenti del Curatorio stesso: di fatto resterà al vertice dell’ente, fino alla morte nel 1952, il promotore dello stesso, Antonio Rossaro.
Al Curatorio sarà aggregata una Commissione di alcuni membri, da cui verrà scelto il cassiere, il regolatore ed il custode dell’archivio e Sala della Campana dei Caduti, di cui proprietario resterà sempre il Curatorio.
Con il successivo statuto del 1929 muta la struttura amministrativa. Il Curatorio è sostituito da un Direttorio formato da sette membri: un delegato del Municipio; i tre parroci di Rovereto; il presidente del Museo Storico Italiano della Guerra; il presidente della locale Cassa di risparmio e un cittadino di Rovereto, che verrà scelto e nominato dal nuovo Direttorio.
Sui verbali delle sedute dell’organo direttivo dell’ente questo è denominato come Consiglio dell’Opera Campana dei Caduti o come Reggenza della Campana dei Caduti. Vengono istituiti comitati esecutivi e commissioni tematiche (29)FOCC, 1.1 (vedi: verbale n. 5 del febbraio 1935).. Nel 1940 viene modificato il regolamento interno e viene istituita la figura dell’economo, addetto alla sorveglianza sul funzionamento della campana (30)FOCC, Ibidem, (vedi: verbale n. 26 del 25 maggio 1940).. La versione definitiva del 1948 de “La Magna Carta della Campana dei Caduti” affida la Campana “ad un Cura-torio denominato ‘Reggenza dell’Opera della Campana dei Caduti’, in Rovereto”. Tra il 1960 ed il 1962 è attivo un Comitato esecutivo per la rifusione della Campana dei Caduti, aperto a personalità esterne all’Opera (31)FOCC, 4.6.2..
L’atto costitutivo della Fondazione ‘Opera Campana dei Caduti’ ed il relativo statuto del 1965 definiscono una nuova struttura amministrativa.
L’Opera Campana dei Caduti è retta da un Consiglio di reggenza composto da 12 consiglieri, i quali eleggono al loro interno il Reggente, il vice-reggente, un segretario ed un tesoriere. I consiglieri restano in carica a vita, a meno di dimissioni volontarie. Il reggente rappresenta l’Opera e ne cura direttamente la normale gestione, mentre indirizzi, programmi e inziative sono espressi dal Consiglio (il quale si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno, a gennaio e giugno, per l’approvazione dei bilanci). Il vice-reggente sostituisce il reggente nei casi di assenza o impedimento, e svolge le mansioni di volta in volta dele-gate. Il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio e coadiuva il reggente. Al tesoriere è affidata la gestione finanziaria dell’ente. Con successive modificazioni allo statuto (32)Cfr. http://www.fondazioneoperacampana.it/it/la-fondazione/area-documenti.html, "Statuto attuale della Fondazione 'Opera Campana dei Caduti'", consultato in data 29 maggio 2018. si prevede la possibilità di delega di una parte delle funzioni del Consiglio ad un Comitato esecutivo composto da un minimo di tre fino a un massimo di cinque membri.
La funzione di controllo è affidata ad un Collegio di revisori dei conti, composto da tre componenti nominati dal Consiglio. Il collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, assiste alle sedute del Consiglio.
Il 27 luglio 2018, alla presenza del notaio Paolo Piccoli, il Consiglio di reggenza votava all’unanimità il nuovo statuto della “Fondazione Campana dei Caduti”, che – mantenedo pressoché inalterati scopi e finalità della fondazione – definisce un Consi-glio di 12 membri, tre dei quali nominati dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento e uno dal Comune di Rovereto; istitusce un Comitato esecutivo quale organo di gestione della Fondazione. Il limite dei mandati quadriennali è fissato nel numero di due. Il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento in data 2 ottobre 2018 comunica l’approvazione delle modifiche statutarie e l’iscrizione della Fondazione al n. 17 del Registro delle persone giuridiche istituito presso il Comissariato stesso ai sensi del D.P.R. 20 febbraio 2000 n. 361.

Contesto generale

La Legge 26 novembre 1925, n. 2029 (33)L. 26 novembre 1925, n. 2029, "Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenenza ai mede-simi del personale dipendente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Province e dei Comuni", pubblicata in G. U. 28 novembre 1925, n. 277. stabilisce per tutte le associazioni, enti ed istituti l’obbligo di comunicare alla Autorità di Pubblica Sicurezza l’atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l’elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti per ragioni di ordi-ne e di sicurezza pubblica. L’obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, enti od istituti.
Il primo statuto dell’ente, del 1925, stabilisce che eventuali divergenze riguardanti la Campana dei Caduti, ove non abbiano trovato soddisfacente componimento nel Curatorio, saranno inappellabilmente giudicate da un Collegio arbitrale costituito dal prefetto della Provincia, dal comandante la locale Piazza militare e dal vescovo di Trento, che fungerà da presidente.
Dal 1940 al 1965 l’ente di Rovereto è posto sotto l’alto patronato del Sovrano Militare Ordine di Malta. Lo statuto del 1948 specifica che “eventuali modifiche alla ‘Magna Carta’ devono essere approvate dal Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, al cui inappellabile verdetto si dovranno sottoporre eventuali divergenze non sanabili all’interno della Reggenza”.
Dal 1968 l’ente di Rovereto acquisisce la personalità giuridica nella forma della fondazione. Secondo il Codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto reale (poi con decreto del presidente della Repubblica). Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell’ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto. Anche le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall’autorità governativa nelle forme indicate sopra.
Le disposizioni per l’attuazione del codice civile, emanate con R.D. 30 marzo 1942, n. 318, specificano che l’acquisto di immobili o l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni, è subordinato all’autorizzazione governativa, o dei prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell’ambito di una provincia (34)La L. 15 maggio 1997, n. 127, all' art. 13.1, ha abrogato le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di im-mobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni..
Infine, secondo il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. Le modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l’acquisto della personalità giuridica, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo. I compiti spettanti in base alle disposizioni del decreto al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per la Provincia autonoma di Trento, al Commissario del governo. Le funzioni amministrative già attribuite all’autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalla Provincia autonoma di Trento.
Con il D.P.R. 18 gennaio 1968, con il quale viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione “Opera Campana dei Caduti”, l’ente viene sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa, che ne approva lo statuto allegato all’atto costitutivo del 1965.